L’infortunio sportivo ed i criteri di imputazione della responsabilità dell’Istituto scolastico

L’infortunio sportivo ed i criteri di imputazione della responsabilità dell’Istituto scolastico
20 Maggio 2019: L’infortunio sportivo ed i criteri di imputazione della responsabilità dell’Istituto scolastico 20 Maggio 2019

Con l’ordinanza n. 9983/2019 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità dell’Istituto scolastico per l’infortunio accaduto allo studente durante lo svolgimento di attività sportiva.

Nel caso di specie, durante un torneo di pallamano organizzato dalla scuola, uno degli studenti che parteciparono al gioco cadeva a terra, andando ad urtare contro una panchina e riportando così lesioni alla bocca.

I genitori del ragazzo citavano in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché l'Istituto Comprensivo Statale Scuola Elementare (che a sua volta chiamava in garanzia la propria Compagnia assicuratrice), chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal figlio in conseguenza del predetto sinistro.

Il Tribunale di primo grado rigettava, tuttavia, la domanda proposta dai genitori dello studente.

La Corte d’appello, adita successivamente, confermava la sentenza di prime cure.

La sentenza di secondo grado veniva quindi impugnata per cassazione.

I ricorrenti denunziavano, tra le altre, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048 e 2050 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non responsabile ex art. 2048 c.c. la controparte, “senza invero considerare il lamentato "mancato rispetto da parte dell'Istituto scolastico della disposizione dell'art. 1, comma 2, del regolamento ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Handball... prescrivente l'obbligo di circondare il terreno di gioco di una fascia di sicurezza di almeno 1 metro sui lati lunghi e di 2 metri sui lati corti, e la mancata predisposizione ed apposizione di apposite ed idonee cautele e protezioni relativamente alle panchine a bordo del campo... atte ad evitare che il P.D., urtandovi, si procurasse lesioni personali".

I motivi di ricorso sono stati giudicati in parte inammissibili ed in parte infondati.

In particolare, quanto al merito, la Corte ha ricordato come “nella specie di infortunio subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica nel corso di una partita di pallamano, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto (v. Cass., 28/9/2009, n. 20743)”.

A ciò si aggiunga che, in caso di infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, “incombe al medesimo dare la prova dell'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, laddove è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (v. Cass., 8/4/2016, n. 6844), ivi ricompresa l'illustrazione della difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza (v. Cass., 28/7/2017, n. 18903)”.

Ciò posto, la Corte territoriale aveva correttamente escluso la responsabilità della scuola ex art. 2048 c.c., atteso che, nel caso di specie, la partita rientrava nella normale attività didattica della scuola, non vi era stata alcuna azione scorretta o comunque fallosa di altri giocatori, la partita si era svolta interamente sotto il controllo diretto dell'insegnante, il campo di gioco era perfettamente libero ed idoneo alla partita, l'insegnante aveva preventivamente istruito i giocatori e la presenza della panchina costituiva “ordinario completamento del campo da gioco, e non certamente in sè una insidia".

L’incidente, pertanto, era “avvenuto per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano", senza che si potesse ravvisare alcuna responsabilità della scuola.

 

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